Art. 3
Obbligo di dichiarazione
In vigore dal 17 gen 2025
1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.
2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021 può essere, in alternativa:
a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
3. Qualora nel corso dell'attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Tale dichiarazione è resa entro un termine di trenta giorni in conformità al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. In tali casi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa.
3-bis. Le autorità competenti all'effettuazione di controlli e alla verifica delle violazioni di cui al presente decreto provvedono affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi.
4. Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
6. Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzano i modelli di cui ai commi 2 e 3, opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-3