Art. 12

Certificazione delle organizzazioni di formazione

In vigore dal 23 lug 2008
1. L'attività di formazione o di addestramento di allievi controllori, studenti controllori, e controllori del traffico aereo, incluse le relative valutazioni di competenza, è svolta esclusivamente da parte delle organizzazioni in possesso della certificazione ENAC di organizzazione di formazione. 2. L'ENAC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione con apposito regolamento. 3. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente decreto. 4. L'ENAC può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle verifiche cui al comma 3 ad organizzazioni riconosciute a norma dell' del regolamento (CE) n. 550/2004. 5. Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni prescritte, adotta le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;118#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza — Certificazione delle organizzazioni di formazione | Portale Normativo