Art. 10

Condizioni per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni

In vigore dal 23 lug 2008
1. La specializzazione di unità operativa è rilasciata per un periodo iniziale di dodici mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di dodici mesi nel rispetto dei requisiti specifici stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento. 2. Per ottenere la specializzazione di unità operativa, in caso di avvenuta scadenza, è necessario completare con esito positivo un programma di addestramento formulato in accordo ai requisiti prescritti dal predetto regolamento dell'ENAC. 3. Il titolare di una abilitazione o di una specializzazione dell'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non espleta i servizi di controllo del traffico aereo associati a tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, può frequentare un corso di addestramento di unità operativa, per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, soltanto a seguito di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento. 4. Il livello di conoscenza della lingua del candidato è verificato ad intervalli regolari, a seconda del livello di competenza, come stabilito dall'ENAC. 5. Le specializzazioni di istruttore operativo, esaminatore e valutatore sono valide per un periodo di trentasei mesi rinnovabile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;118#art-10

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Art. 10 Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza — Condizioni per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni | Portale Normativo