Art. 3
Definizioni
In vigore dal 23 lug 2008
1. Fatte salve le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento e del Consiglio del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «licenza comunitaria di controllore del traffico aereo», di seguito definita «licenza»: il certificato rilasciato e annotato nei modi prescritti dal presente decreto legislativo, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;
b) «licenza comunitaria di studente controllore del traffico aereo», di seguito definita: «licenza di studente»: la licenza rilasciata all'allievo controllore che ha completato con esito favorevole la formazione iniziale per il conseguimento della prima abilitazione del controllo del traffico aereo, che lo autorizza ad iniziare, in conformità alle abilitazioni e alle specializzazioni in essa indicate, l'addestramento in posizione operativa sotto la supervisione di un istruttore operativo;
c) «abilitazione»: l'autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa; la licenza riporta almeno una delle seguenti abilitazioni:
1) controllo di aeroporto a vista;
2) controllo di aeroporto strumentale;
3) controllo di avvicinamento procedurale;
4) controllo di avvicinamento con sorveglianza;
5) controllo di area procedurale;
6) controllo di area con sorveglianza;
d) «specializzazione dell'abilitazione»: l'autorizzazione riportata nella licenza, di cui è parte integrante, che indica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;
e) «specializzazione di unità operativa»: l'autorizzazione riportata nella licenza è parte integrante della stessa, che indica la località, secondo il codice ICAO, nonché i settori e le posizioni operative nelle quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;
f) «specializzazione linguistica»: l'autorizzazione riportata nella licenza è parte integrante della stessa, che indica le competenze linguistiche del titolare;
g) «specializzazione di istruttore operativo»: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la competenza del titolare ad impartire un addestramento in posizione operativa;
h) «specializzazione della licenza»: l'autorizzazione, riportata nella licenza, a svolgere le funzioni di istruttore operativo, valutatore di competenza o esaminatore;
i) «organizzazione di formazione»: l'organizzazione certificata dall'Autorità nazionale di vigilanza come idonea a fornire uno o più tipi di formazione o addestramento quali definiti nel presente articolo;
l) «studente controllore»: il titolare di una licenza di studente controllore del traffico aereo;
m) «controllore del traffico aereo in addestramento»: il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che segue un corso di formazione o di addestramento per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni;
n) «allievo controllore»: colui che frequenta un corso di formazione iniziale finalizzato al conseguimento della licenza di studente controllore del traffico aereo;
o) «specializzazione di valutatore»: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la capacità del titolare a valutare la competenza operativa del controllore del traffico aereo;
p) «specializzazione di esaminatore» l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la competenza del titolare a condurre gli esami per il rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo, della licenza di controllore del traffico aereo, delle specializzazioni della licenza, delle abilitazioni, delle specializzazioni delle abilitazioni e di unità operativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;118#art-3