Art. 4
Fornitura del servizio di controllo del traffico aereo
In vigore dal 23 lug 2008
1. Fatto salvo quanto stabilito per i fornitori di servizi al traffico aereo di cui all' del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo possono essere prestati, per le abilitazioni e le specializzazioni in corso di validità riportate nella licenza, esclusivamente da controllori del traffico aereo muniti di licenza conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo, e, sotto la supervisione di un istruttore operativo, da:
a) studenti controllori del traffico aereo;
b) controllori del traffico aereo in addestramento operativo, durante la fase di addestramento all'interno dell'ente per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni di unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;118#art-4