Capo II
Art. 8
Interventi di mobilità sostenibile
In vigore dal 6 mag 2010
1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorità e di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilità sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'Unità per l'efficienza energetica provvede a definire modalità per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;115#art-8