Titolo I

Art. 3

Obiettivi di risparmio energetico

In vigore dal 6 mag 2010
1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all' della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalità di cui all', comma 2. 2. Fatto salvo quanto previsto dall', ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano: a) per la conversione delle unità di misura, i fattori di cui all'allegato I; b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,, su proposta dell'Agenzia di cui all', secondo le modalità di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione metterà a disposizione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;115#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE — Obiettivi di risparmio energetico | Portale Normativo