Capo IV
Art. 12
Efficienza energetica nel settore pubblico
In vigore dal 6 mag 2010
1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Unità per l'efficienza energetica di cui all' una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;115#art-12