Capo V

Art. 16

Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici

In vigore dal 19 lug 2014
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102. 4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all', comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;115#art-16

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Art. 16 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE — Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici | Portale Normativo