Capo III

Art. 81

Requisiti di sicurezza

In vigore dal 20 ago 2009
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-81

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