Capo III

Art. 84

Protezioni dai fulmini

In vigore dal 20 ago 2009
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini... realizzati secondo le norme tecniche.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-84

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