Capo II
Art. 76
Requisiti dei DPI
In vigore dal 12 mar 2019
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dellavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-76