Capo II

Art. 75

Obbligo di uso

In vigore dal 15 mag 2008
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-75

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