Capo IVSez. I

Art. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

In vigore dal 7 apr 2026
1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell', comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell', comma 1, lettera b), o per la violazione dell', comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all', comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all', comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all', comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all', comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all', commi 2 e 3. 4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all', comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all', comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli , comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell', comma 1, lettera a); c)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'obbligo informativo di cui all', comma 7-bis, e dell', comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli , comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis; e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli , comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli , comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell', comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell', comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell', comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell', comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell', comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell', comma 1, lettera aa). 6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall', comma 1, lettera g), e dall', commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-55

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