Capo IV›Sez. I
Art. 58
Sanzioni per il medico competente
In vigore dal 20 ago 2009
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell', comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell', comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell', comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell', comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli , comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-58