Capo IIISez. Sezione

Art. 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

In vigore dal 15 mag 2008
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo