Capo III›Sez. Sezione
Art. 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
In vigore dal 15 mag 2008
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall';
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-17