Capo III›Sez. Sezione
Art. 22
Obblighi dei progettisti
In vigore dal 15 mag 2008
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-22