Capo III›Sez. Sezione
Art. 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
In vigore dal 15 mag 2008
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-23