Art. 8

Regolamenti di attuazione

In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) il comma 1 è sostituto dal seguente: «1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità per l'esercizio dell'attività riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse; c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso. 2. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 64 (Riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività. 2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. 3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE. 4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito 1'ISVAP.». 3. L'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 65 (Attivi a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa: a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti; b) è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto; c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali; d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate; e) è tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi. 2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata. 3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le società veicolo quali attivi a copertura delle riserve tecniche. 4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.». 4. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «Art. 65-bis (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro. 3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.». 5. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «e della costituzione del margine di solvibilita». 6. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 66-bis (Margine di solvibilità disponibile). 1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. 2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilità disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. 3. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3. 4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione. 5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilità, nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. Art. 66-ter (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari). - 1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45. 2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile. 3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218. Art. 66-quater (Margine di solvibilità richiesto). 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilità richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilità richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle società veicolo. Art. 66-quinquies (Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni). - 1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative. 2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI. Art. 66-sexies (Ammontare della quota di garanzia). - 1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non può essere inferiore a tre milioni di euro. 3. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5. 4. L'importo di cui al comma 2, è aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'incremento. Art. 66-septies (Riassicurazione finite). - 1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite con riguardo a: a) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati; b) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi; c) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali; d) la costituzione di adeguate riserve tecniche; e) gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza degli investimenti; f) regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e la quota di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.». 7. Il regolamento di cui all'articolo 65, comma 3, del codice delle assicurazioni private, come introdotto dal comma 3 del presente articolo è adottato entro il 1° luglio 2008. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al periodo precedente si applicano comunque i criteri di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 65.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE. — Regolamenti di attuazione | Portale Normativo