Art. 11

Vigilanza sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese di riassicurazione

In vigore dal 23 apr 2008
1. Alla rubrica dell'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «riassicurazione» è inserita la seguente: «italiane». 2. L'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 2, dopo la parola: «situazione» e inserita la seguente: «tecnica» e dopo le parole: «copertura delle stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché al possesso del margine di solvibilita»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.». 3. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 195-bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri). - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni. 4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. 5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana. 7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Art. 195-ter (Imprese di riassicurazione di Stati terzi). - 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.». 4. All'articolo 197, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di altri Stati membri o» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-11

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Art. 11 Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE. — Vigilanza sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese di riassicurazione | Portale Normativo