Art. 5

Disposizioni in materia di accesso alle attività di riassicurazione

In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4» sono soppresse; b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell', punto 8), della direttiva 2002/87/CE.»; c) al comma 4, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse; d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso. 2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «57-bis (Società veicolo). - 1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. 2. Con regolamento adottato ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a: a) la portata dell'autorizzazione; b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati; c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo; d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella società veicolo; e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi; f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali; g) i requisiti di solvibilità delle società veicolo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-5

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