Sez. III

Art. 26

Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

In vigore dal 10 nov 2019
(Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi). 1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all', comma 1, lettere a), b) e c). 2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»: a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all', comma 2; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125; c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri; d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che: 1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea; e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231#art-26

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