Capo V

Art. 19

Disposizioni generali

In vigore dal 22 mar 2014
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. 2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-19

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Art. 19 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. — Disposizioni generali | Portale Normativo