Art. 19 · Disposizioni generali
Capo V

Art. 19

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Disposizioni generali

In vigore dal 22 mar 2014
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. 2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-19