Capo IV

Art. 18

Revoca dello status di protezione sussidiaria

In vigore dal 19 gen 2008
1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che: a) sussistono le cause di esclusione di cui all'; b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-18

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Art. 18 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. — Revoca dello status di protezione sussidiaria | Portale Normativo