Art. 18 · Revoca dello status di protezione sussidiaria
Capo IV

Art. 18

18 / 34

Revoca dello status di protezione sussidiaria

In vigore dal 19 gen 2008
1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che: a) sussistono le cause di esclusione di cui all'; b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-18