Titolo ICapo I

Art. 7 bis

Procedure telematiche

In vigore dal 1 feb 2022
1. Le procedure di cui agli del presente decreto sono eseguite ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all', comma 3, e all', comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-7-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 bis Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento — Procedure telematiche | Portale Normativo