Titolo I›Capo I
Art. 7 bis
Procedure telematiche
In vigore dal 1 feb 2022
1. Le procedure di cui agli del presente decreto sono eseguite ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all', comma 3, e all', comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-7-bis