Sez. III
Art. 40 bis
Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania
In vigore dal 3 dic 2025
1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.
2. Ai cittadini di cui all', comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all', è riconosciuta alternativamente come prova sufficiente:
a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:
1) Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una scoala postliceala, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;
2) Diploma de absolvire de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
3) Diploma de licenta de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: Diploma de licenta di cui all', paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione;
c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all' dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: Certificatul de revalorizare a competentelor profesionale di cui all', paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014 e all' dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-40-bis