Titolo IV

Art. 59 bis

Accesso centralizzato online alle informazioni

In vigore dal 1 feb 2022
1. Le autorità competenti di cui all' garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all' del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'; b) l'elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalità di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorità competenti per il rilascio; c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'; d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all', comma 1, lettera c), numero 2); e) i requisiti e le procedure indicati agli per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorità competenti; f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto. 1-bis. Le autorità competenti di cui all' provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all', comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all' del presente decreto. 1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all' adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-59-bis

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