Art. 7

Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti

In vigore dal 24 nov 2007
1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all' si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. 2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI. 3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuerà ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore — Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti | Portale Normativo