Art. 10
Disposizioni transitorie
In vigore dal 24 nov 2007
1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti dell', ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193#art-10