Art. 4

Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello

In vigore dal 24 nov 2007
1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni: a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate; b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello; c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello. 2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono recare un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni: a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate; b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello; c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore — Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello | Portale Normativo