Capo VI
Art. 29
Clausola di invarianza degli oneri di spesa
In vigore dal 24 nov 2007
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-29