Art. 29 · Clausola di invarianza degli oneri di spesa
Capo VI

Art. 29

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Clausola di invarianza degli oneri di spesa

In vigore dal 24 nov 2007
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-29