Art. 7
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 4 lug 2017
1. I soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all' e dei decreti di cui gli ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.
3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 ha disposto (con l'art. 67, comma 2) che "All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto."
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109#art-7