Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 4 lug 2017
1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109#art-2

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Art. 2 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE — Finalità e ambito di applicazione | Portale Normativo