Art. 4 septies

Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche

In vigore dal 4 lug 2017
1. Il Comitato, tenuto conto delle modalità e delle necessità specificamente individuate dalla normativa europea ed internazionale di riferimento, individua le modalità operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato indica altresì la documentazione che l'interessato è tenuto a produrre a corredo dell'istanza di esenzione. 2. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni, l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo. 3. In caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all', comma 12 del presente decreto. 4. La UIF cura la diffusione del provvedimento di esenzione sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109#art-4-septies

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 septies Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE — Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche | Portale Normativo