Art. 12 bis
Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento
In vigore dal 4 lug 2017
1. Fermo quanto previsto dall', in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalità operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109#art-12-bis