Art. 12 bis

Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento

In vigore dal 4 lug 2017
1. Fermo quanto previsto dall', in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalità operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109#art-12-bis

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Art. 12 bis Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE — Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento | Portale Normativo