Art. 9
Partecipazione alle assemblee generali o alle assemblee separate o settoriali
In vigore dal 27 apr 2007
1. Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento, i lavoratori della SCE ovvero i loro rappresentanti sono ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto nei seguenti casi:
a) quando le parti convengono in tale senso nell'accordo di cui all' del presente decreto legislativo;
b) quando una cooperativa disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto si trasforma in una SCE;
c) quando, nel caso di una SCE non costituita mediante trasformazione, una cooperativa partecipante era disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto:
1) le parti non giungono all'accordo di cui all' entro i termini stabiliti dal successivo del presente decreto legislativo;
2) si applicano l', comma 1, lettera b), e la Parte terza dell'allegato del presente decreto legislativo;
3) la cooperativa partecipante disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto ha la più alta quota di partecipazione presente nelle cooperative partecipanti interessate prima dell'iscrizione della SCE, ai sensi dell', lettera m).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;48#art-9