Art. 4
Contenuto dell'accordo
In vigore dal 27 apr 2007
1. Gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea.
2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo quanto previsto dal comma 4 l'accordo stipulato tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e succursali interessate;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, la SCE sostiene le spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n);
f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, compreso, ove opportuno, nel caso di modifiche strutturali intervenute nella SCE e nelle sue affiliate e succursali interessate in seguito alla creazione della SCE.
3. L'accordo non è soggetto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo , comma 3, lettera a), nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella cooperativa da trasformare in SCE.
5. L'accordo precisa le disposizioni sulla possibilità dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali a norma dell' e dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;48#art-4