Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 apr 2007
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «SCE», una società cooperativa costituita ai sensi del regolamento; b) «entità giuridiche partecipanti», le società, ai sensi dell'articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea ivi comprese le cooperative, e gli altri enti giuridici partecipanti direttamente alla costituzione di una SCE; c) «affiliata di un'entità giuridica partecipante o di una SCE», un'impresa sulla quale l'entità giuridica o la SCE esercita un'influenza dominante ai sensi dell', commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata; d) «affiliata o succursale interessata», la controllata o la sede secondaria di una società o di una entità giuridica partecipante; che è destinata a diventare controllata o sede secondaria di una SCE a decorrere dalla creazione di quest'ultima; e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonché dell'accordo interconfederale 13 settembre 1994, e successive modificazioni o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione; f) «organo di rappresentanza», l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all' o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SCE; g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all' del presente decreto legislativo per negoziare con l'organo competente ai sensi del regolamento delle entità giuridiche partecipanti, ai sensi del regolamento, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE; h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa; i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento, sui problemi che riguardano la stessa SCE e qualsiasi affiliata o succursale della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che eccedono i poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano all'organo di rappresentanza dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento; l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tenere conto nell'iter decisionale all'interno della SCE; m) «partecipazione», l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di un'entità giuridica mediante, alternativamente: il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entità giuridica; il diritto di indicare i nominativi di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entità giuridica ovvero di opporvisi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;48#art-2

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