Art. 5

Disposizioni finali

In vigore dal 12 apr 2007
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Bersani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;32#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. — Disposizioni finali | Portale Normativo