Art. 3

Bilancio consolidato

In vigore dal 12 apr 2007
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue: a) il comma 1 è abrogato; b) al comma 2, la parola: «inoltre» è soppressa. 2. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue: a) al comma 1, le parole: «escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28» sono sostituite dalla seguente: «collegate»; b) il comma 3 è abrogato. 3. All'articolo 38, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;32#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. — Bilancio consolidato | Portale Normativo