Art. 2

Relazione di revisione

In vigore dal 12 apr 2007
1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: "La relazione comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.". 2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter". 3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue: a) il comma 2 è abrogato; b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. La relazione comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. 4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 4-quater. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.". 4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: "Relazioni di revisione". 5. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "Le relazioni sono", sono inserite le seguenti: "datate e". 6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "i criteri di redazione", sono aggiunte le seguenti: "e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio". 7. All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/3/2007, n. 75 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;32#art-2

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