Art. 2
Relazione di revisione
In vigore dal 12 apr 2007
1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
"La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.".
2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter".
3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:
a) il comma 2 è abrogato;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.
4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4-quater. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.".
4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: "Relazioni di revisione".
5. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "Le relazioni sono", sono inserite le seguenti: "datate e".
6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "i criteri di redazione", sono aggiunte le seguenti: "e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio".
7. All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/3/2007, n. 75 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;32#art-2