Art. 4 sexies

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 26 mag 2016
1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all' quando immette sul mercato uno strumento di misura con il proprio nome o marchio commerciale o modifica uno strumento di misura già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-4-sexies

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Art. 4 sexies Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione — Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori | Portale Normativo