Art. 4 septies
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 26 mag 2016
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(Identificazione degli operatori economici).
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro strumenti di misura;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito strumenti di misura.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti strumenti di misura e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito strumenti di misura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-4-septies