Art. 4 septies

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 mag 2016
. (Identificazione degli operatori economici). 1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta: a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro strumenti di misura; b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito strumenti di misura. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti strumenti di misura e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito strumenti di misura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-4-septies

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Art. 4 septies Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione — Identificazione degli operatori economici | Portale Normativo