Art. 22 bis
Esclusioni dal campo di applicazione
In vigore dal 26 mag 2016
1. Al fine di favorire la possibilità per i consumatori di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in piccole quantità predeterminate, fino ad un massimo di cinque litri per ciascuna erogazione, i distributori automatici per la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale deve essere munito di adeguato recipiente, sono esonerati, ai sensi dell' della direttiva 2014/32/UE dalle procedure di valutazione di conformità, dall'apposizione delle marcature di cui agli e dai controlli previsti dall', fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti di cui all', comma 2.
1-bis. Al fine di agevolare la distribuzione dell'acqua potabile non preconfezionata, in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione, i distributori automatici per la vendita di tale prodotto sono esonerati, ai sensi dell', della direttiva 2014/32/UE, dalle procedure di valutazione della conformità, dall'apposizione delle marcature di cui agli e dai controlli previsti dall', fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione dell'acqua e di sicurezza sanitaria. Ai distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma si applica il secondo periodo del comma 1 del presente articolo.
2. I distributori di cui ai commi 1 e 1-bis devono in ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantità... offerta è da considerarsi come quantità minima garantita;
b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua sede più vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata, le istruzioni d'uso;
c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verificazione a cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza.
2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio dopo il 30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire dispositivi o sistemi self-service ad essi associati, i distributori di carburanti che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono commercializzati e messi in servizio fino al 30 ottobre 2016 ai sensi dell', comma 1, possono essere associati a dispositivi o sistemi self-service immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006. Tale associazione è consentita nel rispetto dei requisiti di cui al punto 8.1 dell'allegato I, da documentare mediante certificato di valutazione dei dispositivi rilasciato da organismo notificato e da controllare in occasione di verifiche periodiche e, eventualmente, di controlli casuali. Analoghe cautele sono osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi o sistemi self-service che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire distributori di carburanti ad essi associati, approvati secondo le medesime norme, con distributori immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-22-bis