Art. 7
Disposizioni in materia di personale della Consob
In vigore dal 25 gen 2007
1. All' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il regolamento di cui all', ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale.».
2. All'onere derivante dall'istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse di cui all', comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il termine indicato dall', comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è prorogato al 15 novembre 2007.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;303#art-7