Art. 4

Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262

In vigore dal 25 gen 2007
1. L' della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato. 2. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue: a) al comma 4 le parole: «Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita» sono sostituite dalle seguenti: «Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente»; b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati. 3. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue: a) al comma 1 le parole: «i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denunzia di parte,» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi»; b) al comma 1, dopo le parole: «all'irrogazione della sanzione.» sono inserite le seguenti: «Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.»; c) al comma 5 le parole: «dall'articolo 195, com-mi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.». 4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 è abrogato. 5. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti». 6. Al comma 5-bis dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2007».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;303#art-4

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