Art. 1

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

In vigore dal 25 gen 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare l'articolo 43 recante delega al Governo per il coordinamento legislativo; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 1. L' del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», è modificato come segue: a) al comma 1, le parole: «dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.». 2. Al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente». 3. L'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. 4. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.»; b) il comma 4-bis è abrogato; c) al comma 4-quater, le parole: «alle altre attività bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre tipologie di rapporti di natura economica». 5. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall', commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108». 6. Al comma 1 dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «con la clientela». 7. L'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Art. 129. Emissione di strumenti finanziari 1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.». 8. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «in materia di interessi degli amministratori» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di operazioni con parti correlate»; b) al comma 2-bis, le parole: «o sono ad esse collegate» sono sostituite dalle seguenti: «. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.». 9. Il comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. 10. Al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «114-quater,» sono inserite le seguenti: «129, comma 1,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;303#art-1

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Art. 1 Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.). — Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia | Portale Normativo